Prodotto finanziario

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Prodotto finanziario complesso, non è di certo la polizza vita.

Tribunale Taranto dà ragione a consumatore su Polizza Index Linked  – 

 

Con sentenza n.2427 del 26.09.2017 il Tribunale di Taranto ha riconosciuto il diritto di un risparmiatore, assistito dagli avvocati Adusbef Antonio Tanza, Vincenzo Laudadio e Serena Camboa, ad ottenere il rimborso delle somme versate per l’acquisto di una Polizza Index Linked, dichiarando risolto per grave inadempimento il contratto sottoscritto tra il consumatore la banca intermediaria e la società emittente il prodotto finanziario.

La vicenda: nel lontano 2007 il consumatore volendo collocare in un posto sicuro tutti i propri risparmi, viene indotto dalla banca a sottoscrivere un contratto di assicurazione per l’acquisto di una polizza index linked, pensando (almeno così gli era stato detto) che trattavasi di una polizza vita; per la stesa gli viene chiesto un versamento in un’unica soluzione oltre 100.000,00 euro.  Di lì a poco però la polizza index perde completamente valore in ragione di alterne vicende dei mercati finanzari. Il consumatore, a quel punto, insospettito si rivolge all’Adusbef e scopre non solo non si trattava di una polizza vita, ma che aveva acquistato un prodotto finanziario complesso. Di lì pertanto il mandato per l’azione giudiziaria di risoluzione del contratto e ripetizione delle somme investite.

All’esito di una lunga causa il Giudice, con sentenza n.2427 del 26.09.2017 ha accolto la domanda dei legali Adusbef e dichiarato risolto il contratto, condannando la banca e la società emittente a risarcire il risparmiatore della somma investita al netto degli utili conseguiti negli anni, pari a circa 90.000,00 euro, su tre distinti presupposti:

il primo che la polizza index linked, spacciata per polizza vita in realtà era un prodotto finanziario complesso rappresentato da una struttura finanziaria composta da un titolo obbligazionario emesso da una terza banca straniera e da un’opzione, uno strumento finanziario derivato emesso da una quarta società;

Il secondo che il rischio, elemento tipico del contratto assicurativo, non era parte del contratto, né era a carico dell’assicuratore, ma era posto esclusivamente a carico del risparmiatore, così violando principi di trasparenza, buona fede contrattuale e assenza di causa negoziale. I rischi del contratto, infatti, erano tutti finanziari ed a carico del consumatore, riconducibili all’andamento del valore di un’obbligazione poi andata in default e di uno strumento finanziario derivato non quotato altamente rischioso;

Il terzo che emittente ed intermediario, trattandosi di materia finanziaria, sottoposta alle norme del TUF (Testo unico Finanza), avevano omesso di informare in modo esaustivo, chiaro e completo il cliente del contenuto del contratto, specie alla luce delle dichiarazioni del risparmiatore che aveva manifestato una propensione al rischio ed un obiettivo di redditività (non certo crescita) bassa.

Secondo il giudice, infine, banca e società emittente avrebbero dovuto comunque ed a prescindere da qualsivoglia elemento, astenersi dal concludere un contratto di tal fatta specie invogliando il risparmiatore  ad investire tutti i suoi risparmi in un unico prodotto finanziario, specie al alto rischio.

I legali Adusbef, Avv.ti  Antonio Tanza, Vincenzo Laudadio e Serena Camboa esprimono soddisfazione per il risultato conseguito e per i principi attraverso i quali il Giudice del Tribunale di Taranto è arrivato a tale pronuncia, principi di rispetto, tutela e salvaguardia del contraente debole.

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