Ryanair condannata

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CANCELLAZIONI SERIALI, RYANAIR CONDANNATA!

Prima sentenza a seguito delle cancellazioni del settembre scorso. Il Giudice di Pace di Brindisi ingiunge a Ryanair di risarcire padre e figlio per un volo soppresso Bergamo – Brindisi. Giunti a Milano perché il padre doveva sottoporsi a una importante visita cardiologica, i due erano costretti a rientrare a casa in treno. Riconosciuti l’indennizzo contrattuale, i danni supplementari e il rimborso delle spese.

Lecce, 05 aprile 2018 A seguito delle cancellazioni di massa dei voli Ryanair del settembre scorso, che tanti disagi hanno causato ai passeggeri del traffico aereo, arrivano le prime condanne nei confronti del vettore irlandese. Con sentenza depositata il 4 aprile 2018, il Giudice di Pace di Brindisi, avv. Giuseppe Capodieci, ha accolto integralmente le domande avanzate dal difensore degli attori e segretario di Codici Lecce, avv. Stefano Gallotta.

I fatti: il 14 settembre u.s. i due congiunti, recatisi a Milano perchè il padre doveva sottoporsi a un’importante visita angiologica presso l’Ospedale San Raffaele, poco prima di tornare in aeroporto a Bergamo per fare rientro a Brindisi con il volo FR8095, ricevevano da Ryanair un sms che li informava della cancellazione del volo stesso.

Dopo aver provato inutilmente a ottenere la riprotezione su un altro volo, anche tramite il servizio chat del vettore irlandese, in quei giorni sempre irraggiungibile, erano costretti a organizzare, a propria cura e spese, il rientro in treno a Brindisi, nonostante le precarie condizioni di salute del padre, giungendo alla stazione di Brindisi, dopo un viaggio faticoso e stressante, solo alle otto del mattino seguente (con circa nove ore di ritardo) e, per di più, dovendo recarsi con la navetta all’aeroporto di Brindisi Casale per recuperare la propria autovettura.

In assenza di riscontro alla richiesta di indennizzo avanzata nei confronti del vettore irlandese, i due si rivolgevano a Codici Lecce e citavano la compagnia dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi.

Con la recentissima sentenza n. 701/2018, il Giudice condannava Ryanair, costituitasi in giudizio, a risarcire i passeggeri per l’importo di Euro 1.100,00, oltre interessi e spese legali, riconoscendo Euro 500,000 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria e risarcimento danni supplementari, per i disagi causati dalla violazione dei doveri di informazione e assistenza, come previsto dal Reg. CE 261/2004, oltre al rimborso delle spese sostenute a causa della cancellazione (biglietti del treno Milano – Brindisi, vitto a Milano, biglietti navetta aeroportuale…).

Commenta l’avv. Stefano Gallotta, segretario di Codici Lecce e difensore dei due passeggeri, come “questa pronunzia, che risulta essere la prima relativa alle cancellazioni dei voli Ryanair del settembre scorso, che hanno coinvolto oltre 400 mila passeggeri, conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che, prendendo le mosse dal Regolamento CE 261/2004, riconosce alle vittime di cancellazioni e ritardi non soltanto gli indennizzi per importi che variano tra 250 e 600 euro, in base alla lunghezza della tratta, ma anche i danni supplementari da violazione dei doveri di informazione e assistenza e il rimborso per le spese sostenute a causa dell’evento imputabile alla compagnia”.

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