Tariffe Tari

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Le tariffe Tari

Da una recente interrogazione parlamentare è emerso che negli anni passati moltissimi comuni italiani hanno applicato ai loro cittadini la tariffa della TARI in modo improprio.

Con propria nota Circolare N. 1/DF del 20 Novembre 2017, infatti, il MEF (Ministero dell’Economia e Finanze) ha definitivamente chiarito quali debbano essere le modalità di calcolo della quota variabile della TARI, dichiarando invalide tutte le altre modalità sino ad allora seguite da diverse PA.

Ma facciamo un passo indietro.

Cosa è la TARI? La TARI ovvero la tassa sui rifiuti è quella tassa attraverso la quale i comuni finanziano il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La Tari è composta da una quota fissa destinata a ripagare il servizio di raccolta e smaltimento tra la popolazione e da una quota variabile calcolata in base ai rifiuti prodotti dalla singola utenza.

Ora, il DPR 158/1999, il quale disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche, al punto 4.2 dell’allegato 1, letto in combinato disposto con il punto 3 del predetto allegato 1, che disciplinare la suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile, prevede che “la parte variabile ΣTV della tassa dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e che la quota varabile debba essere considerata una sola volta se una singola utenza è composta da utenza domestica e pertinenza”. Conferma di tanto viene dall’articolo 17 comma 4 del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI – in ordine agli occupanti delle utenze domestiche il quale precisa che “Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche” e per l’effetto non produttive di rifiuti in misura distinta rispetto all’abitazione principale.

Siffatto impianto normativo, sino ad ora spesso disatteso da molti comuni, consente di ricavare la regola generale secondo la quale la quota della tariffa va computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza, composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze, evitando duplicazioni illegittime.

Alla luce di ciò, tutti i cittadini proprietari di immobili e pertinente ai quali il Comune di ubicazione dell’immobile abbia richiesto il pagamento della Tari al di là o in deroga a quanto previsto dalla legge ha diritto a richiedere al Comune stesso il rimborso di quanto versato in eccesso a titolo di quota variabile TARI negli ultimi 5 anni.

Gli sportelli Adusbef sono a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e consigli oltre che i moduli per l’eventuale reclamo. Per qualsiasi informazione scrivere una mail ad adusbef@laudadiofirm.it, adusbef@studiotanza.it

Bari, 1 dicembre 2017

Adusbef Puglia

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