Banca popolare di Bari altra condanna in Tribunale

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BANCA POPOLARE DI BARI condannata con una recente sentenza del Tribunale di Bari a risarcire la somma di euro 9.530,00 oltre interessi legali e svalutazione monetaria a un risparmiatore che si è rivolto alla Federconsumatori di Bari e assistito dall’Avv. Mariangela Ghergo legale della Federconsumatori che era stato indotto all’acquisto, in più occasioni, di titoli azionari della BPB. Il ns. associato correntista della stessa Banca aveva sottoscritto tra il 1999 e il 2014 titoli azionari emesse dalla BPB, in fase di acquisto delle azioni, l’intermediario non informava il cliente dei rischi legati alle azioni illiquide non quotate e non verificava se quelle operazioni a concludersi fossero adeguate e appropriate per l’acquirente, avuto riguardo agli obiettivi di investimenti del proprio cliente, della sua esperienza ed istruzione. Infatti, era già pensionato con scolarizzazione elementare. Quindi risulta fondata la domanda con cui si chiede, previo riconoscimento del grave inadempimento della BPB, la condanna al risarcimento del danno subito. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l’obbligo informativo in capo all’intermediario è un obbligo ”attivo” avente una duplice funzione: la prima è quella di “fornire” informazione per ogni singolo investimento prospettato all’investitore, la seconda è quella di “acquisire” tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l’adeguatezza delle operazioni. La valutazione dell’adeguatezza dell’operazione e certamente legata al profilo dell’investitore, ma non esclude il dovere informativo posto in capo all’intermediario che non può esaurirsi nella indicazione di una clausola di stile nei contratti finanziari. Il Tribunale di Bari accoglie la tesi sostenuta dall’Avv. Mariangela Ghergo difensore del ns. associato nel processo contro la BPB e, condanna la Banca Popolare di Bari al pagamento a favore del risparmiatore della complessiva somma di euro 9.530,00 oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal giorno dell’investimento all’attualità ed agli interessi, sino alla sentenza ed i successivi interessi, al tasso legale, da calcolare sulla somma annualmente rivalutata, sino alla sentenza ed i successivi interessi sino al saldo.

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