Garanzia beni acquistati

0
780

GARANZIE DEI BENI ACQUISTATI “Vediamoci chiaro”

Nei giorni scorsi, i nostri sportelli M.C. della Capitanata sono stati praticamente invasi da Cittadini che hanno acquistato dei beni, che si sono rivelati difettosi, subito dopo il loro utilizzo.

Normalmente quando ciò accade, il consumatore si reca dal commerciante per le dovute doglianze, e questi, se è un bravo e capace operatore economico, ben conosce non solo le vigenti in materia, ma anche e sopratutto ciò che è più opportuno fare in questi casi “accontentare immediatamente il Cliente”, al fine di fidelizzarlo. Purtroppo, alcune volte, non è così! A volte, il venditore si mostra disponibile ed accomodante, solo nei momenti che precede il formalizzarsi della vendita del bene, ma dispotico e burbero allorquando il Cliente, si reca nuovamente in negozio, per magari sollevare giuste eccezioni in merito al non perfetto funzionamento del bene appena acquistato. Certamente il comportarsi in maniera poco consona e commercialmente scorretta, per l’operatore economico significherà la graduale perdita della clientela, che decreterà la conseguenziale chiusura della sua attività. Mentre per il Consumatore, aldilà del normale “dispiacere, costernazione ed amarezza” dovuta allo squallido comportamento assunto dal venditore (che fino ad un momento prima della lagnanza, si era sempre dimostrato accondiscendente ed accomodante, come quasi un fratello…) rivelatosi poi arrogante ed indecucato, solo perchè si è riportato indietro l’oggetto non funzionante/difettoso, non significa grande danno, in quanto è tutelato dalla Legge!

Ma in che modo si è tutelati?
Di un prodotto difettoso, non funzionante, non conforme rispetto al normale uso, che debba essere destinato e/o diverso da quello descritto sul depliants, è sempre responsabile il venditore, ovverosia la persona che ha percepito i nostri soldi dandoci in cambio il bene. Il produttore del bene, se persona diversa, non è responsabile nei ns. confronti, ma solo ed esclusivamente nei confronti del commerciante. Questo significa che, se acquistiamo un televisore, un telefonino, una lavatrice, noi non potremo rivolgere le ns. doglianze alla fabbrica che ha costruito/fabbricato il bene, ma al commerciante che ce lo ha ceduto in vendita. Difatti un bene, può anche avere una garanzia di un solo anno, di un solo mese, di un solo giorno, dalla casa costruttrice, ma per il consumatore il bene acquistato, avrà sempre una garanzia legale di “ventiquattro mesi e due mesi dalla scoperta del difetto”, , sia esso un piccolo commerciante, un grosso distributore e/o qualsivoglia operatore commerciale.

Che fare quindi quando la merce acquistata risulta difettosa?
Partendo dal presupposto che, i termini per far valere i diritti di garanzia sono di due anni dalla consegna del bene e due mesi per denunciarne il difetto. Il consumatore ha complessivamente 26 mesi dalla consegna per far valere i suoi diritti, sempreché abbia conservato tutti i documenti che attestino la data dell’acquisto (scontrino, fattura, ecc.) e quella di consegna del bene (se ricevuto successivamente al perfezionamento dell’acquisto), opportunamente fotocopiati per evitare che la carta termica nella quale sono solitamente stampati gli scontrini fiscali, si deteriori nel tempo. Il Consumatore, deve immediatamente denunciare il difetto al Venditore con Raccomandata A/R, il quale dovrebbe (usiamo il condizionale) a sua volta, immediatamente riscontrare, manifestando la piena disponibilità per vagliare la veridicità delle doglianze esposte, ed una volta acclarate, deve proporre al Consumatore gli opportuni rimedi previsti dalla garanzia legale, ovverosia la riparazione e/o la sostituzione del bene. Allorquando questi ‘rimedi primari’ non soddisfano pienamente il Consumatore, egli potrà richiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto (e cioè dovrà restituire la merce con restituzione contestuale del prezzo pagato) o la riduzione del prezzo (il consumatore potrà tenere il bene ‘difettoso’, ma con il rimborso di una parte del prezzo). Nel caso della riduzione del prezzo, l’entità della somma da restituire sarà proporzionata all’uso che sia stato fatto della cosa, valutando il singolo caso.

Se il venditore si rifiuta di adempiere a quanto da Legge previsto?
In caso di problemi con chi ci a venduto il prodotto, è bene essere consapevoli che si tratta di una grave scorrettezza che può essere segnalata alla locale Polizia Municipale oltre che all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Oltre a questo, per far valere i nostri diritti, dopo aver ricevuto esito negativo e/o nessun riscontro alla nostra Racc. A/R inoltrata al Venditore, ci si può recare presso l’Associazione Consumatori e/o presso uno studio legale, per far valere i propri diritti nelle opportune Sedi di giustizia.
Noi come Movimento Consumatori, in questi casi, dopo aver vagliato l’effettiva ragione del Consumatore, cerchiamo di indurre in via stragiudiziale, attraverso bonarie esortazioni, il Venditore ad adempiere ai suoi obblighi, e spesso nel 95% dei casi, riusciamo a risolvere la problematica in breve tempo. A volte, siamo costretti ad adire la via giudiziale (senza alcun onere legale per il Consumatore) per comunque risolvere la questione, con ovvie consequenziali maggiori spese di soccombenza da parte del commerciante, evidentemente poco consapevole e/o mal consigliato.

Per qualsivoglia informazioni, maggiori delucidazioni e/o consulenze, i nostri Sportelli M.C. sono a disposizione, gratutita mente,  per tutti i Cittadini, Utenti, Consumatori ed Operatori Economici. Per contatti: 338.7979600 – 0881.772824 – 0882.223774 foggia@movimentoconsumatori.it

Comunicato inviato da:

Dr. Bruno Maizzi Presidente M.C. Foggia & Prov.
Componente Segreteria Nazionale M.C. Roma