GREEN PASS , QUANDO NON SERVE

0
528

GREEN PASS QUANDO NON SERVE

PER L’ACCESSO

ALLE ELENCATE ATTIVITA’ COMMERCIALI ,

ALLE ATTIVITA’ LEGATE ALLA SICUREZZA

ALLE ATTIVITA’ LEGATE ALLA GIUSTIZIA  

IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2022

(DPCM 21 GENNAIO

FACCIAMO CHIAREZZA (ci proviamo)

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto

  1. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

  1. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

  1. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

  1. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

  1. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).

  1. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

  1. Commercio al dettaglio di materiale per la vista (ottica)

  1. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico

10. Per esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

11. Per esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona.

 

12  Per esigenze di salute è consentito l’accesso a strutture socio sanitarie.

Agli accompagnatori le modalità di accesso sono confermate le disposizioni previste :

Art. 2-bis decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie) 1. E’ consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, nonche’ agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonche’ dei reparti delle strutture ospedaliere ((, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilita’ dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario, per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso e’ sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare)). La direzione sanitaria della struttura e’ tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e’ sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

Per i l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice sono confermati le disposizioni previste :

Art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, 1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario. 2. L’accesso ai locali di cui al comma 1 e’ consentito altresi’, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso. 3. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.

 

Elaborazione testo e grafica UAIG Istituto Pugliese Consumo