I diritti dell’utente dei servizi di comunicazione

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In pandemia (si auspica sia al termine) i diritti del cittadino non posso essere compressi.

“Facciamo chiarezza” è un progetto dell’UNC PUGLIA  che ha l’obiettivo di far emergere alcuni diritti compressi o poco chiari sulle macro aree  SERVIZI DI COMUNICAZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA, RISPARMIO GESTITO, SANITA’

La campagna socio-informativa realizzata con i fondi del Ministero Sviluppo Economico. Riparto 2020

Oggi pubblichiamo la “chiarezza” dell’avv. Priscilla Gerico del foro di Bari , fiduciaria dell’Unione Nazionale Consumatori Bari.

Nelle precedenti “chiarezze” interventi video informativi:

I diritti dell’utente dei servizi di comunicazione

L’imponente fenomeno della comunicazione mobile unitamente all’esigenza diffusa di possedere smartphone di ultima generazione, genera nei confronti dei consumatori una qualche disattenzione nella stipula dei contratti con gli operatori telefonici, spesso trascurandone gli effetti.

Occorre, pertanto, partire da una piena ed esaustiva comprensione delle scelte del consumatore derivanti dalla sottoscrizione di un abbonamento telefonico con annesso smartphone per un certo numero di anni al fine di individuarne la relativa tututela.

La normativa di riferimento è contenuta nella “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (Legge 4 agosto 2017, n. 124), che si pone l’obiettivo, sull’onda di quanto più volte segnalato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di dare piena attuazione alla concorrenza e, parallelamente, alla garanzia nei confronti dei consumatori.

Alla legge sulla concorrenza, deve riconoscersi il pregio di aver introdotto il principio della corrispondenza, ossia la possibilità di recedere da un contratto con le stesse modalità con le quali viene sottoscritto.

Invero, prima dell’introduzione di detta normativa per la maggior parte dei consumatori, esercitare il proprio diritto di recesso era oneroso atteso che, se per l’attivazione di un contratto era sufficiente la mera registrazione vocale, o una serie di firme apposte specifici moduli proposti in stand ambulanti, al contrario, l’iter per concludere quel contratto costringeva l’utente a recarsi ad un ufficio postale, inviando una raccomandata a/r.

Con l’introduzione della Legge n. 124 del 2017 il consumatore può recedere da un contratto recandosi direttamente presso il rivenditore nel quale è stato stipulato lo stesso ovvero chiamando l’operatore (nell’ipotesi di attivazione telefonica) ovvero inviando telematicamente una disdetta (nei casi di attivazione telematica).

Con la Legge sulla concorrenza vengono ha introdotto altri due principi che in sinergia con principio della corrispondenza, rendono più efficace gli strumenti di tutela del consumatore: la semplicità e l’immediata attivazione delle procedure di recesso dal contratto o cambio di gestore.

Occorre, altresì, analizzare l’aspetto dell’addebito dei costi reali nei casi di risoluzione anticipata del contratto.

In tale circostanza, il consumatore si vedrà imputati solo gli eventuali costi debitamente pubblicizzati e portati alla sua attenzione che presentino le caratteristiche di equità e proporzionalità al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

Tuttavia, l’aspetto più innovativo riguarda l’introduzione dell’obbligo della manifestazione del consenso nel caso di addebito di servizi premium.

A tal proposito viene stabilito che è fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l’utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all’attivazione di tale tipologia di servizi”.

Viene pertanto posto un limite ad una delle derive più pericolose, conseguenti all’uso dello smartphone, ossia quello di vedersi addebitati costi per servizi mai richiesti.

Invero, capita, sovente, che molti consumatori segnalino tali “addebiti anomali”, spesso di modesto valore (1, 2, 5 euro) senza mai aver espresso alcun consenso e senza aver mai fruito del relativo servizio non essendo a conoscenza della relativa attivazione.

In tema di tariffazione per i servizi a pagamento, ossia numerazioni per cui è prevista una tariffazione indipendente dalla collocazione geografica del chiamante è previsto che per tale tipologia di servizi, forniti tramite telefonate verso numerazione non geografiche, la tariffazione della chiamata avverrebbe soltanto dal momento dell’effettiva risposta dell’operatore. Ciò comporta per il consumatore una maggiore tutela poiché non vedrà più addebitarsi i costi per i tempi di attesa ma pagherà il servizio solo dal momento in cui effettivamente avvierà la conversazione con il destinatario.

U.N.C. in Puglia :

https://www.istitutopuglieseconsumo.it/unione-nazionale-consumatori/

U.N.C. nazionale

https://www.consumatori.it/