Autocertificare è sempre valido

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Pubblichiamo elenco autocertificazioni che le Amministrazione pubbliche e gestori di servizi pubblici sono obbligati ad accettare.

Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita’ personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualita’ di pensionato e categoria di pensione;

t) qualita’ di studente;

u) qualita’ di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualita’ di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Fonte: portale delle legge vigenti https://www.normattiva.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-2001 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 31/05/2021)

Invero nei rapporti tra privati, dal 15 novembre , sul portale https://www.anpr.interno.it/

potremo scaricare, tramite SPID o Carta identità Elettronica o Carta Nazionale Servizi,  i seguenti documenti per noi e/o per i componenti della famiglia anagrafica:

● Anagrafico di nascita
● Anagrafico di matrimonio
● di Cittadinanza
● di Esistenza in vita
● di Residenza
● di Residenza AIRE
● di Stato civile
● di Stato di famiglia
● di Stato di famiglia e di stato civile
● di Residenza in convivenza
● di Stato di famiglia AIRE
● di Stato di famiglia con rapporti di parentela
● di Stato Libero
● Anagrafico di Unione Civile
● di Contratto di Convivenza

 

Progetto “Fare chiarezza” realizzato con i fondi Ministero Sviluppo Economico. Riparto 2020

A cura ufficio UAIG Istituto Pugliese Consumo e Unione Nazionale Consumatori Puglia