Nullità dei mutui indicizzati all’Euribor

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Accogliamo con grande soddisfazione, dice il Presidente Adusbef, avv. Antonio Tanza, la sentenza ottenuta in data dalla delegata Adusbef di Lucera, avv. Paola Licia Follieri in ordine alla nullità dei mutui indicizzati all’Euribor.

Nella causa introitata dinanzi al Tribunale di Pescara, l’avv. Follieri difendeva una ditta individuale a cui la Banca di dimensioni nazionali aveva fatto sottoscrivere il 5/02/2007 un mutuo di €820.000,00 legato all’indice Euribor, importo che a seguito dell’azione giudiziaria è risultato più che dimezzato.

Con la pronuncia odierna il Tribunale, in persona del Giudice Federico Ria, ha riconosciuto l’efficacia e l’applicabilità al diritto interno della decisione della Commissione Europea del 2013 (in cui venivano sanzionate Barclays, Deusche Bank, Société Générale e RBS) in materia di concorrenza e manipolazione del mercato, in ordine alla manipolazione dell’indice Euribor da parte di primari istituti bancari europei.

Così sentenzia il Giudice: “L’esito di quegli accertamenti (della Commissione Europea ndr), che in questa sede non può disconoscersi e non applicarsi anche d’ufficio essendo posta in discussione la validità del tasso Euribor direttamente utilizzato dalle presenti parti nel contratto di cui è causa, ha portato allora a riscontrare la consumazione di una condotta gravemente violati degli artt. 101 e 53 del Trattato, nonché quindi dell’art. 2 legge 287 cit., da cui è originata la determinazione di quel tasso poi recepito nei contratti di mutuo a tasso variabile”.

Per l’effetto ne deriva l’invalidità della determinazione di quel tasso di riferimento direttamente utilizzato dalle parti.

Il tasso così determinato è risultato essere diretta conseguenza pertanto di una condotta manifestamente contraria alla normativa comunitaria e nazionale, così come accertato non da una autorità nazionale, ma addirittura dalla Commissione Europea e comunque viziato anche da manifesta non imparzialità. Non può esservi dubbio allora che, accertata da parte della Commissione la violazione del disposto di cui all’art. 2 nonché, prima ancora, degli artt. 101 e 53 dei Trattati europei, a questa AG si imponga di trarre le dovute conseguenze “ripetitorie” nell’ambito del rapporto contrattuale de quo, in conseguenza della verificata invalidità della determinazione di quel tasso di riferimento direttamente utilizzato dalle parti

Oggi, con questa pronuncia, dichiarano il Presidente Tanza e l’avv. Follieri, che segue in ordine di tempo Nocera Inferiore e Padova, si apre per i cittadini e mutuatari italiani una nuova possibilità di agire per far accertare la nullità dei mutui legati all’EURIBOR.

Roma. 29 gennaio 2019

Il Presidente

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