Reati in ambito sanitario

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In pandemia (si auspica sia al termine) i diritti del cittadino non possano essere compressi.

“Facciamo chiarezza” è un progetto dell’UNC PUGLIA  che ha l’obiettivo di far emergere alcuni diritti compressi o poco chiari sulle macro aree  SERVIZI DI COMUNICAZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA, DIRITTO IN SANITA’, SOVRAINDEBITAMENTO DELLA FAMIGLIA

La campagna socio-informativa è realizzata con i fondi del Ministero Sviluppo Economico. Riparto 2020

Oggi pubblichiamo la  seconda “chiarezza”  dell’Avv. to penalista cassazionista DI NANNA LEOPOLDO del foro di Bari , fiduciario dell’Unione Nazionale Consumatori Puglia

I video “chiarezze”  informative pubblicati su questo sito:

Reati in ambito sanitario

In un momento nel quale è particolarmente sottoposto a pressioni di vario genere il comparto medico-sanitario, è utile una sintesi delle maggiori responsabilità del personale che si occupa della cura e della tutela della salute dei cittadini.

L’errore medico può emergere in una qualsiasi fase del “contatto” tra medico e paziente, ad iniziare dalla diagnosi che primariamente viene effettuata allorquando una persona, avvertendo un malessere, si rivolge ad una struttura sanitaria rappresentando i sintomi e cercando, mediante le prescritte analisi, di individuare la causa per poter ricevere la giusta cura.

La diagnosi è dunque una fase essenziale ed indispensabile, e deve essere tempestiva e precisa, così da consentire di adeguare la terapia più consona nel più breve tempo possibile, “aggredendo” e debellando il male, ove curabile.

Va da sé che una “errata” o “ritardata” diagnosi, qualora l’errore è ascrivibile al sistema sanitario (per mancata individuazione, ad esempio, dell’esame o dell’analisi da svolgere, o per errata interpretazione dei risultati), comporta una correlata responsabilità.

Ed invero, il mancato inquadramento della patologia di cui soffre il paziente può cagionare un danno (reversibile ma anche, nei casi più gravi, irreversibile), di cui il sistema sanitario, l’ente ospedaliero ovvero lo stesso medico deve farsi carico.

La errata diagnosi può inoltre comportare effetti negativi nella fase immediatamente successiva, inerente la prescrizione dei farmaci, delle terapie o interventi (oltre al fatto che gli stessi farmaci potrebbero presentare problemi, seppure trattasi di casistica più rara, relativi alla fase della loro distribuzione, somministrazione/posologia indicata etc.).

Vi è poi la fase dell’eventuale intervento chirurgico, durante la quale pure può esserci un colposo errore medico-sanitario, del quale occorre risarcire la vittima (e/o i suoi parenti) a prescindere dal “consenso informato” che la stessa ha sottoscritto prima di esservi sottoposto, così come, al pari, errori possono essere compiuti nella fase post-operatoria.

Le conseguenze dell’errore sono sanzionabili in ambito civile e e in ambito penale. Sotto tale ultimo profilo, a seguito di un succedersi di leggi nel tempo, la disciplina è stata disciplinata in maniera organica con la Legge 24 dell’08.03.2017 (c.d. Gelli-Bianco), che ha fatto seguito alla c.d. Legge Balduzzi (n. 189/2012).

Si è partiti dunque dal sistema del 2012 nel quale le condotte illecite del personale medico sanitario erano sanzionato allorquando ci si dissociava con colpa grave o dolo dalle c.d. linee guida (buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale cui occorre uniformarsi nell’affrontare la propria attività medica).

Con la Legge del 2017 c’è stata per la prima volta sotto il profilo penale l’introduzione di una nuova ipotesi normativa, l’Art. 590sexies del Codice Penale, “Responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario” che richiama espressamente quanto alla dosimetria della pena gli Artt. 589 (“Omicidio colposo” che prevede una pena variabile dai 6 mesi ai 5 anni, ovvero dai 3 ai 10 anni in caso di esercizio abusivo della professione) e 590 (“Lesioni personali colpose”, che prevede sanzioni parametrate alla gravità delle lesioni cagionate).

Importante però è il secondo comma del nuovo Art. 590sexies, che qui di seguito riporto per intero, testualmente, per comodità del lettore: “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”

Importante è il riferimento alla sola “imperizia” e non anche alle altre due ipotesi di colpa (vale a dire la negligenza e l’imprudenza). L’imperizia sola dunque (mancanza di abilità e preparazione specifica) può divenire dunque causa di non punibilità (alle condizioni descritte) e non anche la negligenza (vale a dire la trascuratezza, la superficialità, il “disinteresse”) né l’imprudenza (che si verifica sostanzialmente quando il medico non riesce a prevedere il rischio connaturato alla sua attività) casi nei quali la condotta del medico-sanitario potrà viceversa esser sanzionata.

Concludendo, in ogni caso in cui si sviluppa il contatto tra il paziente e il medico ci può essere l’errore da parte di quest’ultimo; la professione del medico e del sanitario è forse la più difficile, e gli effetti di un errore possono essere letali, ragion per cui occorre un elevato grado di responsabilità, ed un “minimo” di tolleranza in caso di “colpa” che non produce eccessivi danni al paziente, qualora “scusabile”.

In tutti gli altri casi, in presenza della prova dell’errore, il paziente e/o i suoi congiunti hanno diritto ad essere risarciti del danno subito.

Accertata in via preliminare la fondatezza dell’errore medico, la vittima della c.d. “malasanità” o i suoi parenti e affini (e in particolare il coniuge) in caso di decesso, hanno la titolarità del richiedere il risarcimento in denaro che consegue ad ogni responsabilità.

Le tipologie di danno sono quelle “classiche”:

  1. danno patrimoniale, comprensivo delle spese mediche sostenute e a sostenersi per correggere gli effetti dell’errore (attinenti cure, terapie, protesi, interventi chirurgici e relativi ricoveri etc.) nonché le perdite subite e il mancato guadagno (danno emergente e lucro cessante), contemperando anche il reddito venuto meno a seconda dell’attività lavorativa svolta.
  2. danno non patrimoniale altrettanto soggettivo e privo di automatismi, è la quantificazione della sofferenza, del dolore, del danno “morale”, biologico, esistenziale, più genericamente “alla salute”, continuamente rielaborato dalla nostra giurisprudenza sino ad inquadrare genericamente il mutamento delle condizioni di vita causato dall’errore medico. Dovrà sempre essere il soggetto a provare in tal senso come è cambiata la sua vita, le sue abitudini e aspettative e anche tale danno deve essere adeguatamente risarcito alla persona ed ai suoi parenti (c.d. danno da lesione del rapporto parentale) quando si procura la più grave delle lesioni, vale a dire la morte del paziente.

Pubblicazione curata da Ufficio Attività Interesse Generale Unc Puglia

Unione Nazionale Consumatori Puglia, dove siamo :

https://www.istitutopuglieseconsumo.it/unione-nazionale-consumatori/