Riduzione IVA sul gas

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Fonte: circolare n.17 E Agenzia Entrate. Decreto “Energia” n.130 del 27 settembre 2021 convertito con modificazioni, dalla legge n.171 del 25 novembre 2021.

Nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento.

Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre, e dicembre 2021

L’aliquota del 5 per cento è, quindi, applicabile, seppur in via temporanea, alle somministrazioni (per usi domestici e industriali) anche ai consumi che superano il limite di 480 metri cubi ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento.

Vigileremo sulla corretta applicazione.

Segnalazioni sulla mancata applicazione del decreto “Energia ” a:

info@istitutopuglieseconsumo.it

Programma di iniziative per la tutela dei consumatori 2021/2022 realizzato con i fondi della Regione Puglia