Rivendita ticket eventi

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SECONDARY TICKETING (rivendita ticket) cosa è?

 

È la pratica che consiste nella rivendita di un titolo di accesso ad un evento di spettacolo che è stato in precedenza acquistato tramite i canali primari autorizzati (punti vendita fisici/box offices, siti ufficiali degli organizzatori, siti internet di rivendita primari).

 

SECONDARY TICKETING Quando è illecito?

 

Secondo la legge italiana è vietata la messa in vendita o comunque il collocamento di biglietti (titoli di accesso ad eventi di spettacolo) da parte di  soggetti non autorizzati (ovvero diversi dai siti internet ufficiali degli organizzatori, i box office autorizzati, oppure i siti internet di rivendita primari).

 La rivendita può essere effettuata sia da questi ultimi, sia da singoli utenti, a condizione che venga fatta in modo occasionale e senza finalità commerciali.

Tuttavia, sia nel caso di rivenditori autorizzati che di singoli utenti entrambi i casi, la rivendita deve rispettare una condizione: il prezzo deve essere uguale al valore “nominale”, ovvero il prezzo riportato sul biglietto originario, che è stabilito dagli organizzatori dell’evento. I rivenditori  autorizzati possono  applicare, in aggiunta al prezzo nominale del biglietto, delle commissioni che remunerano i costi di modifica del nominativo sul biglietto, e di gestione della pratica di intermediazione; tali costi devono essere chiaramente evidenziati in modo che l’acquirente possa verificare che il prezzo del biglietto corrisponda a quello nominale.

 

L’Autorità ha adottato sanzioni per violazione della normativa in materia di secondary ticketing con riferimento ai seguenti siti:

  1. sito www.viagogo.it

Delibera 75/23/CONS

Delibera 224/22/CONS

Delibera 212/21/CONS

Delibera 104/20/CONS

  1. sito www.viagogo.com

Delibera 212/21/CONS

  1. sito www.stubhub.it:

Delibera 103/20/CONS

  1. sito www.mywayticket.it

Delibera 102/20/CONS

 

ACQUISTO TICKET DA SITI AUTORIZZATI ma si è impediti a partecipare all’evento

Sia i siti internet di rivendita primari che i siti internet ufficiali sono tenuti ad assicurare i servizi di rimessa in vendita e di cambio nominativo. Inoltre, anche i punti vendita fisici (o “box office”) sono tenuti per legge, al pari di quelli online, a fornire i servizi di cambio nominativo e di rimessa in vendita.

 

 

 LA VITTIMA DI SECONDARY TICKETING ILLECITO, cosa può fare?

Inviare una segnalazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo agcom@cert.agcom.it, allegando una copia leggibile del documento di identità.

Ricordati di indicare nella segnalazione le tue generalità e i tuoi recapiti o, nel caso di persona giuridica, la ragione sociale, la sede legale, l’organo rappresentante, il nominativo di un referente e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui l’Autorità possa indirizzare eventuali comunicazioni.

Perché la segnalazione sia completa occorre:

  • indicare l’autore della presunta violazione;
  • descrivere i fatti ed indicare il periodo – anche di massima – a cui la segnalazione è riferita;
  • inviarci eventuali documenti a sostegno, come ad esempio la copia del biglietto, le fatture o le schermate di acquisto dello stesso.

Fonte : https://www.agcom.it/ilbigliettogiusto

Informativa di utilità sociale a cura Ufficio Attività interesse generale IPC del programma di iniziative per la tutela dei consumatori 2022-2023 realizzato con i fondi della Regione Puglia.