Vaccinazione: diritto o dovere del cittadino

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In pandemia (si auspica sia al termine) i diritti del cittadino non possano essere compressi.

“Facciamo chiarezza” è un progetto dell’UNC PUGLIA  che ha l’obiettivo di far emergere alcuni diritti compressi o poco chiari sulle macro aree  SERVIZI DI COMUNICAZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA, DIRITTO IN SANITA’, SOVRAINDEBITAMENTO DELLA FAMIGLIA

La campagna socio-informativa realizzata con i fondi del Ministero Sviluppo Economico. Riparto 2020

Oggi pubblichiamo la  “chiarezza” dell’Avv Di Nanna penalista cassazionista del foro di Bari , fiduciario dell’Unione Nazionale Consumatori Puglia

I video “chiarezze”  informative

Vaccinazione: diritto o dovere del cittadino?

A fronte della recente querelle relativa all’obbligo di vaccinazione, è necessario richiamare innanzi tutto la primaria fonte normativa, la Costituzione della nostra Repubblica, che disciplina il bene “salute” così disponendo testualmente, nei suoi tre commi dell’Articolo 32:

  1. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
  2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
  3. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Ebbene proprio l’interpretazione di quest’ultimo comma racchiude ogni profilo afferente la diatriba in corso.

Ed invero, il “rispetto della persona umana” include o no il rispetto della libertà di scelta e di autodeterminazione di ciascun individuo? E come si pone tale diritto con la tutela della collettività, e dei riflessi in capo agli altri delle scelte individuali?

Può dunque ritenersi lecito un intervento normativo che obbliga un individuo a vaccinarsi, coartandone la volontà, prevedendo conseguenze giuridicamente rilevanti per chi “non adempie”?

Il 7 aprile è entrato in vigore il Decreto Legge n. 44/2021, che disciplina l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, riducendo la libertà di scelta per chi opera in tale ambito, ed è ben possibile che nel breve termine nuovi obblighi -e correlate conseguenze giuridiche per l’esercizio di arti e professioni e per l’accesso in determinati ambienti e uffici- saranno normati.

Una riflessione però occorre svolgerla, nel momento in cui la libera scelta cede il passo all’obbligo sanzionato: se lo Stato impone la vaccinazione a determinate categorie di individui, se prevede conseguenze per chi non si vaccina, deve poi farsi direttamente carico di ogni e qualsivoglia conseguenza, in caso di danno alla saluta (statisticamente presente).

L’accertamento dello stato psico-fisico della persona che si sottopone ad un vaccino non può in tal caso esser rimessa alla sola dichiarazione del cittadino espressa mediante il noto sistema del “consenso informato”.

Nel caso in cui questi è sostanzialmente privato della libertà di scelta, è giusto che chi opera tale privazione si assuma ogni correlata responsabilità derivante dalla scelta, coartata, di sottoporsi alla vaccinazione.

In altre parole, se il cittadino è lasciato libero di scegliere, può assumersi ogni conseguenza a suo carico, ma in caso contrario è lo Stato a dover preventivamente accertare se sussistono profili rischio per la salute del singolo individuo, risarcendolo in caso di procurata lesione al bene fondamentale “salute”.

Per tale logico concetto, e per altri impatti sulla libertà di scelta nei paesi europei, si può prevedere una “pioggia” di ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

I Giudici di Strasburgo già si sono pronunciati su una importante vicenda legata all’obbligo di vaccinazione fornendo “linee guida” ai legislatori nazionali affinché predispongano normative che salvaguardino da un canto i diritti individuali (il principio di non ingerenza nella vita privata è fissato anche a livello europeo nell’Art. 8 CEDU) e dall’altro la pur necessaria tutela della salute pubblica.

Trattasi della recentissima Sentenza n. 116 dell’08.04.2021, resa all’esito del ricorso presentato dai genitori di alcuni minori di nazionalità Ceca contro la legge che vieta l’iscrizione a scuola ai bambini non vaccinati.

La Corte ha dovuto dunque decidere sulla conformità dell’obbligo di vaccinazione all’Art. 8 ritenendola sussistente allorquando esistano le seguenti condizioni:

  1. la previsione espressa da parte di una fonte normativa avente il rango di Legge nazionale (in senso “sostanziale” e non solo formale, parificando dunque tutti gli atti aventi “forza di Legge” come ad esempio, nel nostro Ordinamento Giuridico, i Decreti Legge);
  2. gli obiettivi di protezione della salute e dei diritti e libertà altrui intesi nel senso di proteggere dalle malattie che possono rappresentare un grave rischio per la salute. Ciò si riferisce sia a coloro che ricevono le vaccinazioni in questione, sia a coloro che non possono essere vaccinati e si trovano quindi in uno stato di vulnerabilità, contando sul raggiungimento di un alto livello di vaccinazione all’interno della società in generale per la protezione contro le malattie contagiose in questione.
  3. la necessità di tale opzione in una società democratica, considerando che è compito e responsabilità di ciascuna autorità nazionale valutare il giusto equilibrio tra interesse pubblico e interferenza nella vita privata degli individui, adottando i mezzi più idonei al raggiungimento di tale equilibrio. Il ruolo della CEDU è sussidiario, e dovranno essere i singoli stati sempre a valutare le esigenze della popolazione le loro condizioni di vita e i meccanismi di logica giuridica (tra cui quello sopra esposto) tesi a ricreare equilibrio tra i contrapposti interessi e le libertà violate per causa di forza maggiore consistente nella tutela della salute pubblica.

Nel costante orientamento della Corte infatti le questioni di politica sanitaria lasciano spazio alla discrezionalità del legislatore nazionale che si trova nella posizione migliore per valutare l’equilibrio tra obiettivi da conseguire, risorse a disposizione ed esigenze sociali.

Naturalmente ogni Ordinamento è diverso, tra gli Stati Europei, tra coloro che danno preminenza al principio di autodeterminazione e chi consente una maggiore intromissione dello stato nella scelta dei suoi cittadini obbligando ad esempio in maniera incontrovertibile la vaccinazione.

Tornando alla Sentenza, di particolare interesse è il passaggio che affronta le critiche dei ricorrenti sugli standard di efficacia e sicurezza delle vaccinazioni, esprimendo forte preoccupazione per i potenziali effetti negativi sulla salute, anche a lungo termine.

Sul punto la Corte osserva che nel sistema nazionale della Repubblica Ceca è assicurato “un certo margine di manovra” per quanto riguarda la scelta del vaccino: sebbene solo i vaccini standard siano gratuiti, ci sono anche vaccini diversi, il cui costo è posto a carico delle famiglie.

In -rari- casi la vaccinazione può rivelarsi dannosa per il singolo individuo, provocando un danno grave e duraturo alla sua salute, in considerazione del quale viene sottolineata da un canto l’importanza di assumere le necessarie precauzioni prima della vaccinazione controllando in ogni singolo caso la presenza di possibili controindicazioni e d’altro canto di un monitoraggio costante sulla sicurezza dei vaccini in uso da parte delle Autorità statali.

Fuor di dubbio, in caso di danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria (come sostenuto dallo scrivente), la Corte osserva che è necessaria la previsione nella legge nazionale della possibilità di ottenere un risarcimento in caso di lesioni alla salute.

A cura Ufficio Attività Interesse Generale UNC Puglia

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