Autocertificazione e Caffè….

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Pubblichiamo testo normativo e commento in risposte alla domande pervenute all’IPC con aggiornamento Domande e risposte del 2 maggio 2020 http://www.governo.it/it/faq-fasedue

Fonte : art.1 lett A DPCM del 26/04/2020

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure:   a) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per  motivi  di salute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare congiunti (vedi nota in calce art 1) purche’ venga rispettato il divieto di assembramento  e  il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e’ fatto  divieto  a tutte le persone fisiche di trasferirsi o  spostarsi,  con  mezzi  di trasporto pubblici o privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a quella in cui  attualmente  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e’ in ogni caso consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio, abitazione o residenza; NOTE ALL’ARTICOLO: a) Spostamenti si , con autocertificazione. In caso di controllo può essere presentato tesserino o simile fornito dal datore di lavoro.   b) Congiunti  chi sono:

1) i coniugi

2) i partner conviventi 3) i partner delle unioni civili

4) le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo

5) i parenti fino al sesto grado. Ad esempio «i figli dei cugini tra loro».

6) Affini fino al quarto grado. Per esempio, «i cugini del coniuge».

NOTE: l’incontro è massimo tra due persone.

ATTENZIONE, NO AMICI

MODULO AUTOCERFICAZONE IN VIGORE DAL 4 MAGGIO 2020 (possibile utilizzare anche la versione precedente)

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf

 

Fonte:art. 6 Ordinanza Presidente Regione Puglia  del 28/04/2020

Con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, ​è consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le #seconde #case per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni. NOTE ALL’ARTICOLO: Spostamento sì,  con autocertificazione  , da verificare la durata della manutenzione e riparazione.

Fonte : art.1 lett.re d), e), f) DPCM del 26/04/2020

d) e’ vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi pubblici e privati; il sindaco puo’ disporre la  temporanea  chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti  il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;  e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici e’ condizionato al  rigoroso  rispetto  di  quanto  previsto dalla lettera d), nonche’ della distanza di sicurezza  interpersonale di un metro; il sindaco  puo’  disporre  la  temporanea  chiusura  di specifiche aree in cui non sia  possibile  assicurare  altrimenti  il rispetto  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera;   le   aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;  f) non e’  consentito  svolgere  attivita’  ludica  o  ricreativa all’aperto;  e’  consentito  svolgere  individualmente,  ovvero   con accompagnatore  per  i  minori  o  le   persone   non   completamente autosufficienti, attivita’  sportiva  o  attivita’  motoria,  purche’ comunque nel rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale  di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno  un  metro  per ogni altra attivita’;  NOTE ALL’ARTICOLO : Si l’accesso a parchi , ville , giardini pubblici, osservando la distanza inter personale di un metro. Si ad attività sportiva o motoria a distanza interpersonale di due metri. Da verificare le condizioni oggettive e soggettive dell’assembramento persone.

 

Fonte: art. 2 Ordinanza Presidente Regione Puglia  del 28/04/2020

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita l’attività da parte degli esercizi di #toelettatura degli #animali, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura – ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

Fonte: art. 1 Ordinanza Presidente Regione Puglia  del 28/04/2020

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita la #ristorazione con #asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Fonte:  DPCM del 26/04/2020  Allegato 5.  Misure per gli esercizi commerciali

  1.  Mantenimento  in  tutte  le  attivita’  e  le  loro  fasi   del distanziamento interpersonale.

  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

  4.  Ampia  disponibilita’  e  accessibilita’  a  sistemi   per   la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono  essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi  e  comunque in tutte le possibili  fasi  lavorative  laddove  non  sia  possibile garantire il distanziamento interpersonale.

  6. Uso dei guanti  “usa  e  getta”  nelle  attivita’  di  acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

  7.  Accessi  regolamentati  e  scaglionati  secondo   le   seguenti modalita’:  a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;  b) per locali fino a quaranta  metri  quadrati  puo’  accedere  una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla  lettera b)l’accesso e’ regolamentato in funzione degli  spazi  disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

  8. Informazione per garantire  il  distanziamento  dei  clienti  in attesa di entrata.

Fonte:  DPCM del 26/04/2020 Allegato 4 . Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e  altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per  il  lavaggio delle mani;

2. evitare il  contatto  ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di infezioni respiratorie acute;

3. evitare abbracci e strette di mano;

4. mantenere, nei contatti sociali, una  distanza  interpersonale  di almeno un metro;

5. praticare l’igiene respiratoria  (starnutire  e/o  tossire  in  un  fazzoletto evitando il  contatto  delle  mani  con  le  secrezioni  respiratorie);

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri,  in  particolare durante l’attivita’ sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a  meno  che  siano  prescritti dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11. e’  fortemente  raccomandato  in  tutti   i   contatti   sociali, utilizzare  protezioni  delle   vie   respiratorie   come   misura aggiuntiva   alle   altre   misure   di   protezione   individuale igienico-sanitarie.

 

A cura Ufficio Attività Interesse Generale IPC responsabile Michele rag Armenise

 Attività informativa resa nell’ambito programma generale intervento “Informalimentazione2” della Regione Puglia, finanziato dal Ministero Sviluppo Economico. Ripartizione 2018