Canone rai su seconda casa

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DA NUMERO VERDE 800661834

CANONE RAI SU CASA NON DI RESIDENZA O SECONDA CASA

Una cittadina ci chiede se si debba pagare il canone Rai sulla seconda casa e a quali condizioni è possibile ottenere l’esonero dal versamento, quali sono gli adempimenti e le dichiarazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate se un componente della stessa famiglia già paga il canone su un altro immobile. A tutte queste domande proveremo a dare una risposta. 

Premesso che ci rende  utilità, prima di rendere le risposte sul canone,  la definizione di nucleo familiare, inteso come «famiglia anagrafica» ovvero” insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi – quindi anche partner conviventi – coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune” . Una famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona.

Il canone Rai è dovuto una sola volta :

  • A prescindere dal numero di televisori e/o di immobili posseduti dai vari membri della famiglia purché facciano parte della stessa famiglia anagrafica . Quindi, in una famiglia ove ci sono  anche più di un televisore o immobili si pagherà una sola volta l’imposta sulla tv. 
  • Anche se  la persona è titolare di più contratti della luce.
  • Anche se la  titolarità  del contratto di luce su vari immobili fa capo a componenti diversi purché abbiano la convivenza anagrafica  (ad esempio, marito e moglie o genitore e figlio/a o parente convivente)   In questa ipotesi, però, per evitare il doppio balzello sulla bolletta, uno degli intestatari della luce (è indifferente chi sia, per cui le parti possono mettersi d’accordo tra loro) dovrà inviare un’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate, compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva (vedi link del modulo in basso). In essa, dovrà comunicare che l’imposta viene già assolta da un membro della stessa famiglia anagrafica. La dichiarazione va effettuata una sola volta  sempre ché permangano le stesse condizioni

Nella seconda casa non c’è una tv 

Se invece nella seconda casa non vi è alcun apparecchio televisivo, il titolare dell’utenza dovrà compilare il quadro A della medesima autocertificazione. Tale adempimento andrà ripetuto ogni anno dal 1 luglio antecedente l’anno del quale si vuole l’esonero sino al 31 gennaio dell’anno di richiesta esonero.

Link modulo autocertificazione https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/296387/Provvedimento+24+febbraio+2017+Canone+Rai_ENTRATE_dich_sost+RAI_mod.pdf/fffdcd21-4258-400f-b6bf-bd6362ecab4e

Nota importante: Qualora (ad esempio marito e moglie) il marito abbia residenza e utenza in immobile diverso da quello ove risieda  la moglie  già intestataria anch’essa di utenza sull’immobile di residenza, va pagata il canone per ogni utenza.

A cura Ufficio Attività Interesse Generale IPC

Attività socio-informativa realizzata con i fondi del Ministero Sviluppo Economico . Riparto 2020