DIRITTO IN SALUTE

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DIRITTO IN SALUTE (sentenza)

LIBERA SCELTA DEL MEDICO CURANTE e/o PEDIATRA

E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato , Sezione III,  sentenza del 23 febbraio 2021 n.155. L’Azienda Sanitaria (ASL) deve disporre senza indugio l’iscrizione presso il medico di base o pediatra anche se residente in Comune diverso ma ricompreso nell’ambito territoriale (definizione e compiti nell’articolo successivo) della medesima ASL. La pronuncia ha avuto origine dal fatto che il TAR per la Calabria (Sezione Seconda) aveva respinto il ricorso di un cittadino contro ASL di Catanzaro per diniego iscrizione presso il medico di fiducia in quanto il cittadino risiedeva in un Comune diverso dall’elenco comunale dei medici convenzionati con la ASL di Catanzaro.

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DIRITTO IN SALUTE (organizzazione)

STRUTTURA  E COMPETENZA DISTRETTI SANITARI (scheda di sintesi esemplificativa dell’ ASL BA)

L’Azienda Sanitaria Locale Bari è articolata in 12 Distretti Sanitari.

Ad essi è demandato il compito di rispondere in modo unitario e globale ai bisogni di salute della popolazione residente nei Comuni ricompresi nei rispettivi AMBITI TERRITORIALI ed è loro assegnata la responsabilità di assicurare, secondo criteri di equità, accessibilità ed appropriatezza, la disponibilità di servizi sanitari e sociosanitari ad alta integrazione sanitaria.

Il Distretto svolge quindi un ruolo chiave nell’analisi della domanda di salute, nel governo dell’offerta di servizi, nell’integrazione delle istanze dei diversi portatori d’interesse, sanitari e sociali, nella realizzazione di attività di promozione della salute, di prevenzione individuale delle malattie e delle disabilità, nello sviluppo della cultura e nella realizzazione dell’integrazione tra attività territoriali ed ospedaliere e tra servizi sociali e sociosanitari.

Il Distretto promuove attività di educazione alla salute e assicura:

  • i servizi di Assistenza Primaria
  • l’assistenza sanitaria di base, medicina generale e pediatrica, in forma ambulatoriale e domiciliare;
  • la Continuità Assistenziale (denominata Guardia Medica);
  • l’assistenza domiciliare;
  • l’assistenza residenziale e semi-residenziale;
  • l’assistenza consulta per la tutela dell’infanzia, della maternità e della famiglia;
  • l’assistenza specialistica;
  • l’informazione e l’assistenza amministrativa ai cittadini per le materie di competenza, ai fini dell’utilizzazione dei vari servizi sanitari e socio-sanitari;
  • la prenotazione, tramite gli sportelli CUP, delle prestazioni specialistiche.

Dipartimento di Assistenza Territoriale ASL BA

(Delibera 1005 del 29/7/2020)

Direttore del Dipartimento (Delibera 1813 del 16/12/2020): Vincenzo GIGANTELLI

Email: dipartimento.assistenzaterritoriale@asl.bari.it

Direttore Amm.vo del Dipartimento (Delibera 1536 del 9/8/2019): Tommaso DEPERGOLA

Email: dipartimento.assistenzaterritoriale-da@asl.bari.it

Tel. 080 5842403 – 080 5842409

pec: dipartimentocureprimarie.da.asl.bari@pec.rupar.puglia.it

Testo tratto da:

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/distretti-socio-sanitari?p_p_id=101_INSTANCE_ab0ezkoV2stf&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_ab0ezkoV2stf_delta=10&_101_INSTANCE_ab0ezkoV2stf_keywords=&_101_INSTANCE_ab0ezkoV2stf_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_ab0ezkoV2stf_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&_101_INSTANCE_ab0ezkoV2stf_cur=1

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DIRITTO IN SALUTE (norma)

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 421/92 E DELL’ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92, COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99. SOTTOSCRITTO IL 0 MARZO 2000.

(Decreto del Presidente della Repubblica, 28 luglio 2000)

Articolo 35 – Rapporti tra il medico di famiglia e l’ospedale

(Convenzione 2000)

1. I Direttori generali di Aziende ospedaliere o di Aziende nel cui territorio insistono uno o più presidi ospedalieri, previo accordo tra loro quando necessario, sentito il Comitato aziendale ex art. 11 e il Direttore sanitario, d’intesa col dirigente medico di cui all’art. 47, adottano, anche in ottemperanza al disposto dell’art. 15-decies del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare:

  1. il dovuto accesso del medico di famiglia ai presidi ospedalieri della stessa azienda in fase di accettazione, di degenza e di dimissioni del proprio paziente;
  2. le modalità di comunicazione tra ospedale e medico di famiglia in relazione all’andamento della degenza e alle problematiche emergenti in corso di ricovero;
  3. il rispetto da parte dei medici dell’ospedale delle norme previste in materia prescrittiva dalle note CUF e delle disposizioni in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa di cui al Decreto Ministeriale 329/99 e successive modificazioni;
  4. il rispetto delle norme in materia di prescrizione diretta dei controlli programmati entro i 30 gg dalla dimissione e della esenzione per le indagini da eseguirsi in funzione del ricovero programmato.

2. In particolare il Direttore Generale deve garantire che il medico di famiglia riceva dal reparto ospedaliero la relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi dell’iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici per l’assistenza del paziente a domicilio.

3. In caso di trasferimento dell’assistito presso il proprio domicilio in regime di dimissione protetta, ferme restando eventuali competenze del reparto ospedaliero in materia di assistenza diretta del paziente, il dirigente del reparto concorda col medico di famiglia gli eventuali interventi di supporto alla degenza domiciliare ritenuti necessari, anche nella prospettiva di passaggio del paziente in regime di assistenza domiciliare integrata o programmata.

4. In ogni caso il medico di medicina generale nell’interesse del proprio paziente può accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate o accreditate anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.

5. Al fine di garantire un rapporto di collaborazione trasparente tra i medici del presidio ospedaliero ed i medici di medicina generale convenzionati, può essere istituita a livello aziendale, da parte del Direttore Generale della Azienda USL o ospedaliera, una commissione, con funzioni di supporto alla Direzione Generale, composta dai medici di medicina generale presenti nei vari Uffici di coordinamento delle attività distrettuali, medici ospedalieri e funzionari dirigenti medici della Azienda, con il compito di esaminare e proporre adeguate soluzioni ad eventuali cause di disservizio e di conflitto nei rapporti tra ospedale e territorio.

6. In particolare sulla base di indirizzi regionali l’Azienda promuove e realizza, d’intesa con i sindacati maggiormente rappresentativi e con le Associazioni di tutela dei cittadini, tutti gli adempimenti necessari a rendere trasparenti i meccanismi di inserimento dei cittadini nelle liste d’attesa dei ricoveri ordinari, dei ricoveri d’elezione, dei ricoveri in day hospital. Promuove inoltre criteri e condizioni di equità nella realizzazione delle liste d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ospedaliera.

Articolo 31 – Compiti del medico con compensi a quota fissa

(Convenzione 2000)

1. L’inserimento negli elenchi di cui all’art. 19, comma 4, determina, relativamente all’ambito territoriale di iscrizione di ciascun medico e nei confronti dei cittadini che lo scelgono, l’affidamento al medico stesso della responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi individuali e familiari, e di educazione sanitaria i quali sono espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari finalizzati al soddisfacimento dei relativi bisogni sanitari correlati ai livelli essenziali e uniformi di assistenza.

2. I compiti del medico, remunerati con una quota fissa per assistito ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, comprendono:

  1. le visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico. Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il medico si avvale di supporti tecnologici diagnostici e terapeutici sia nel proprio studio sia a livello domiciliare;
  2. il consulto con lo specialista e l’accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza e di dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla professionalità del medico di medicina generale;
  3. la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad uso del medico e ad utilità dell’assistito, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche mirate e a quanto previsto dagli accordi regionali;
  4. le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori;
  5. la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, art. 1 lettera a) e c), nell’ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell’autorità scolastica competente;
  6. la certificazione per l’incapacità temporanea al lavoro.

3. Sono, inoltre, obblighi e compiti del medico:

  1. l’adesione alle sperimentazioni delle équipes territoriali di cui all’art. 15;
  2. lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio sanitario nazionale nonché del corretto uso del farmaco nell’ambito della quotidiana attività assistenziale, fatta salva la partecipazione a specifici progetti concordati a livello regionale e/o aziendale, nei confronti dei cittadini attraverso la loro sensibilizzazione alle tematiche concernenti in particolare:
    • l’osservanza di comportamenti e stili di vita positivi per la salute;
    • la donazione di sangue, plasma e organi;
    • la cultura dei trapianti;
    • il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e il regime delle esenzioni;
    • l’esenzione dalla partecipazione alla spesa in relazione a particolari condizioni di malattia;
    • la necessità di un uso appropriato delle risorse messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale.
  3. obbligo di effettuazione delle vaccinazioni antinfluenzali nell’ambito di campagne vaccinali rivolte a tutta la popolazione a rischio, promosse ed organizzate dalle Aziende, con modalità concordate;
  4. l’adesione ai programmi di attività e agli obiettivi, finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa, concordati a livello regionale e aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tali accordi prevedono le modalità di attuazione dei programmi, le forme di verifica e gli effetti del raggiungimento, o meno, degli obiettivi.

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A cura Ufficio Attività Interesse Generale IPC

Attività socio informativa realizzata con i fondi del Ministero Sviluppo Economico. Riparto 2020