Cessione quinto bonus e pensioni INPS

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CESSIONE QUINTO PENSIONE INPS

L’Istituto Inps mette a disposizione dei pensionati che chiedono la cessione del quinto della pensione un nuovo e più rapido strumento per farlo.

Con il Messaggio 13 aprile 2021, n. 1526, infatti, l’istituto previdenziale ha comunicato di aver predisposto un servizio INPS online dedicato ai pensionati.

L’Inps dà sul proprio sito la possibilità di accedere a tale servizio con due modalità.

  • Dall’area personale MyINPS, attraverso la visualizzazione e download dell’atto di benestare INPS al finanziamento: consultando il cedolino pensione online, si può visualizzare e scaricare il certificato con i dati del contratto di finanziamento sottoscritto e il piano di ammortamento;
  • Inserimento del codice QR nel documento (cartaceo o digitale) di Comunicazione di cedibilità della pensione INPS. La stampa del codice permette di accedere, tramite smartphone o tablet, alla versione digitale dei dati contenuti nei sistemi informativi

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BONUS BABY-SITTER COVID

L’Inps metta a disposizione fra i servizi on line la nuova procedura web dove è possibile presentare domande bonus baby-sitter, beneficio previsto dal Decreto Legge Covid (articolo 2, comma 6, decreto 30/2021) che può arrivare a 100 euro a settimana versato tramite Libretto Famiglia o al richiedente per la comprovata iscrizione a centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il Bonus è attivabile fino al 30 giugno 2021 e spetta a specifiche categorie di lavoratori, fra cui gli autonomi e il personale sanitario genitori di figli a casa da scuola per quarantena o norme anti Covid.

Per accedere al servizio bisogna entrare nell’area riservata INPS, utilizzando le proprie credenziali (SPID, carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi, PIN dispositivo INPS) e cliccare su “Prestazioni e servizi” – “Tutti i servizi” – “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – “Bonus servizi di babysitting”.

Il Bonus babysitting è destinato alle seguenti categorie di lavoratori:

  • autonomi in gestione separata INPS,
  • autonomi iscritti all’INPS,
  • autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali,
  • comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per esigenze connesse all’emergenza,
  • medici, infermieri (inclusi ostetrici), tecnici di laboratorio biomedico o di radiologia medica, operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118) dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato.

Occorre però sottolineare che non c’è diritto al bonus se l’altro genitore non lavora, è in smart working o in congedo parentale. Nel caso sia utilizzato per l’iscrizione ai centri estivi oppure ai diversi servizi per l’infanzia (articolo 2 del decreto legislativo 65/2017), questo nuovo bonus risulta incompatibile con il bonus asilo nido previsto dalla Manovra 2017 (articolo 1, comma 355, legge 232/2016).

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IL BONUS DA 2400 EURO

Fonte : Circolare INPS vedi link sotto

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2065%20del%2019-04-2021.htm

L’Inps ha iniziato a effettuare i pagamenti per le nuove indennità di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

 Il Decreto Sostegni ha previsto nuovi Bonus una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore di tutti i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137/2020 (i mille euro del Decreto Ristori), lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  • stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali (con almeno un contributo mensile versato nella gestione separata)
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • dello spettacolo.

Il Decreto Sostegni  ha infatti previsto una doppia procedura:

  • chi era già beneficiario delle analoghe indennità (previste in quel caso dall’articolo 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), ottiene il bonus d’ufficio, ossia senza dover fare nulla.
  • i nuovi aspiranti beneficiari con i requisiti previsti devono invece fare domanda (potranno utilizzare i consueti canali online o rivolgersi a patronati e CAF).

In queste nuove indennità rientrano infatti adesso anche i lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici che prima non rientravano nel beneficio ed i lavoratori dello spettacolo con 7 contributi giornalieri per un reddito fino a 35.000 euro oppure 30 giornate di contributi per un reddito fino a 75mila euro.

IN EVIDENZA : Ai lavoro autonomo occasionali  fini dell’accesso all’indennità in questione, la richiamata disposizione normativa prevede che detti lavoratori – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021 – siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021.

IN EVIDENZA : Inoltre, la norma sopra richiamata prevede che i suddetti lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 marzo 2021, con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021.

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PENSIONE 2021 : REQUISITI

L’INPS ha comunicato una maxi-tabella di aggiornamento e riepilogativa dei requisiti 2021 per andare in pensione. Le indicazioni fornite riguardano tutti i trattamenti pensionistici del sistema italiano attualmente in vigore, con le diverse regole per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o dopo il 1° gennaio 1996, le prime finestre utili per andare in pensione (decorrenza)

     Pensione anticipata ordinaria

  • Pensione anticipata lavoratori precoci
  • Pensione anticipata “Quota 100”
  • Pensione anticipata “Opzione donna”
  • Pensione di vecchiaia ordinaria
  • Pensione di vecchiaia in deroga al requisito contributivo
  • Pensione di vecchiaia in deroga al requisito anagrafico
  • Pensione di vecchiaia per i non vedenti (nei vari casi)
  • Pensione di vecchiaia per i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti
  • Pensione di inabilità
  • Assegno ordinario di invalidità
  • Pensione in computo a carico della Gestione Separata (quindicenni)
  • Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale
  • APE Sociale

IN EVIDENZA : La pensione di anzianità occorre il requisito di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne;

IN EVIDENZA :I lavoratori precoci andranno in pensione con 41 anni di contributi, mentre per quelli che usufruiscono della Quota 100 occorrono 62 anni di età e 38 anni di contributi, entro il 31/12/2021.

IN EVIDENZA : Le donne lavoratrici dipendenti potranno usufruire della Opzione Donna con 58 anni di età e 35 anni di contributi entro il 31/12/2020, mentre le autonome con 59 anni di età e 35 anni di contributi entro il 31/12/2020.

IN EVIDENZA :

Primo caso: La pensione di vecchiaia ordinaria con i requisiti di 67 anni, con 20 anni di contributi e importo della pensione non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale. Nel 2021 questo ha un importo pari a 460,28 euro, quindi l’assegno di pensione deve essere di almeno 690,42 euro per poter smettere di lavorare a 67 anni.

Secondo caso: La pensione di vecchiaia ordinaria per chi ha iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 .La data del 1° gennaio 1996 è molto importante in quanto ha segnato il passaggio dal regime retributivo a quello contributivo. Con questo passaggio non sono cambiate solamente le regole per il calcolo della pensione: a seconda del regime in quale ci si trova, infatti, sono previste delle diverse regole per il pensionamento. Ad esempio, chi rientra nel regime misto, ovvero è per una parte nel regime retributivo e per l’altra in quello contributivo in quanto ha iniziato a lavorare prima della data suddetta, non deve soddisfare alcun altro requisito – oltre a quello contributivo – per andare in pensione a 67 anni. Chi ha maturato almeno una settimana di contribuzione entro il 31 dicembre 1995, quindi, nel 2021 può accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età, mentre il requisito contributivo è pari a 20 anni. Gli stessi requisiti saranno in vigore anche nel 2022, mentre l’anno successivo – come anticipato – è in programma un nuovo adeguamento con le aspettative di vita.

IN EVIDENZA : In alternativa, chi non soddisfa questo requisito può accedere all’opzione riservata ai soli contributivi puri con la quale il diritto alla pensione di vecchiaia si raggiunge al compimento dei 71 anni, purché questo abbia maturato almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

Testo  rielaborato da Ufficio Attività Interesse Generale UNC Puglia

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