La legge per ridurre i debiti

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IL SOVRA INDEBITAMENTO

La crisi economica globale iniziata nel primo decennio del nuovo millennio, e sicuramente acuita dalla pandemia del 2020, ha avuto e continua ad avere conseguenze drammatiche anche nel nostro paese dove, tante famiglie, dall’oggi al domani, non sono più state più in grado di far fronte all’imponente mole di debiti accumulate.

Le cause che portano ad un insostenibile  indebitamento possono essere di diverse tipologie quali:

  1. economiche, ad es. derivanti dall’incremento dei tassi d’interesse, dall’aumento del costo della vita, da tagli alla spesa pubblica per beni/servizi ai cittadini o dipendere da problemi lavorativi (perdita del lavoro, cassa integrazione,ecc…);
  2. familiari (divorzi, decessi, mantenimento dei figli, ecc…);
  3. salute (gravi malattie, cure necessarie inaspettate, ecc…) o da patologie psicologiche come gioco d’azzardo, tossicodipendenza e alcolismo.
  4. Scarsa cultura finanziaria. Più siamo in grado di prendere decisioni adeguate rispetto alla gestione delle nostre finanze e più siamo capaci di risparmiare, meno saremo a rischio di sovra indebitamento. Al contrario, una scarsa cultura finanziaria porta una scarsa propensione al risparmio ed a rispondere con leggerezza ai richiami di prestiti facili, carte revolving improbabili e mutui asfissianti.

E’ innegabile che con i drammatici eventi legati alla diffusione pandemica del Covid19, hanno inciso in maniera feroce ed inaspettata sulle sopraindicate cause che portano ad un insostenibile  indebitamento.

Per far fronte all’eccessivo sovra-indebitamento con la L. 28 gennaio 2012, n. 3 è stato introdotto nel nostro ordinamento il procedimento per la composizione delle crisi da sovra-indebitamento: un procedimento riservato ai debitori, imprenditori e non, non assoggettabili alle procedure concorsuali «tradizionali» ed in situazione, appunto, di sovra   indebitamento; e caratterizzato da forti affinità strutturali con, per un verso, gli accordi di ristrutturazione e, per altro verso, il concordato preventivo.

I presupposti della procedura sono:

  1. Il debitore, innanzi tutto, non deve essere assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012 ( vedi in calce l’articolo interessato). Quindi, deve trattarsi di soggetto diverso dagli imprenditori commerciali di non piccole dimensioni (o, se si preferisce, non «piccoli»), non importa poi se imprenditore o non imprenditore, se persona fisica o ente;
  2. La procedura di liquidazione mira a porre rimedio alle situazioni di sovra-indebitamento, le quali, per espressa previsione della legge [art. 6, comma 2, lett. b)], sussistono: o quando vi sia un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni o quando vi sia la definitiva incapacità di adempierle [le obbligazioni] regolarmente;
  3. in quanto applicabili solo a soggetti non sottoponibili alle procedure concorsuali «tradizionali», i procedimenti (o procedure) disciplinati dalla L. n. 3/2012 – e, in particolare, la liquidazione del patrimonio – si pongono in una posizione di rigida alterità rispetto a quelle.

I vantaggi che derivano ai soggetti debitori consistono nella possibilità di avere una riduzione della propria situazione debitoria.

Giova infatti rimarcare che questa legge non è finalizzata a proteggere i furbi, ma soltanto i meritevoli, ossia i soggetti che un tempo avevano le possibilità di pagare un finanziamento/mutuo, ma che ora, a causa della crisi e altre vicissitudini non dipendenti da loro, sono diventati incapaci di fare fronte a questi pagamenti.

 

Art. 6

Finalita’ e definizioni

  1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di  sovraindebitamento

non soggette ne’ assoggettabili a procedure  concorsuali  diverse  da quelle  regolate  dal  presente  capo,  e’  consentito  al   debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con  le medesime finalita’, il  consumatore  puo’  anche  proporre  un  piano fondato sulle previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all’articolo 8.

 2.   Ai fini del presente capo, si intende:

a) per  “sovra indebitamento”:  la   situazione   di   perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e  il  patrimonio  prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante  difficolta’ di  adempiere  le  proprie   obbligazioni,   ovvero   la   definitiva incapacita’ di adempierle regolarmente;

 b)per ‘consumatore’: la persona fisica che  agisce  per  scopi estranei  all’ attivita’ imprenditoriale,  commerciale,  artigiana  o professionale eventualmente svolta,  anche  se  socio  di  una  delle societa’ appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e  VI del titolo V del  libro  quinto  del  codice  civile,  per  i  debiti estranei a quelli sociali.

Nota a margine :

La Corte Costituzionale, con sentenza  22  ottobre  –  29  novembre 2019, n. 245 (in G.U.  1ª  s.s.  4/12/2019,  n.  49),  ha  dichiarato”l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3

Ultimo aggiornamento norma risale al 24/12/2020 da D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

 

Nota rielaborata dall’Ufficio Attività Interesse Generale UNC Puglia

 

Dove siamo in Puglia:

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI PUGLIA –

Istituto Pugliese per il Consumo

 (istitutopuglieseconsumo.it)