Doppia fila non è vietata se…

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Sosta in doppia fila  non è vietata se…

Secondo il codice della strada il parcheggio in doppio fila (all’articolo 158, comma 2, lettera c) si intende i casi in cui un automobilista lascia il proprio veicolo in un’area non adibita a parcheggio e che invade la carreggiata. Prevede sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 41 euro ed un massimo di 168 euro per i mezzi a quattro ruote; da un minimo di 24 euro e un massimo di 97 euro per le due ruote a motore.

Diverso è il caso in cui il veicolo in doppia fila mantenga il motore acceso. In questo caso, così come stabilito dalla sentenza n. 18257 del 22 agosto 2006 della Corte di Cassazione, sezione II civile, “non può essere applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 158 del codice della strada bensì quella di cui all’art. 157”. Questo vuol dire che in caso di parcheggio in doppia fila con motore acceso non si può parlare di vera e propria sosta, in quanto con questa si intende “la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente”. Con il motore accesso, dunque, non vi è sosta, ma solo una semplice fermata che è normata dall’art. 157 del codice della strada. In questo si sottolinea che la fermata non deve comunque arrecare in­tralcio alla normale circolazione.

Informativa di utilità sociale del programma di iniziative per la tutela dei consumatori 2022 2023 realizzato con i fondi della Regione Puglia

Ufficio Attività Interesse generale IPC