Fondo indennizzo risparmiatori, è legge di stato!

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COME ACCEDERE AL FONDO DI INDENNIZZO DEI RISPARMIATORI, PER AZIONI E OBBLIGAZIONI SUBORDINATE DI BANCHE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

A cura  avv. Antonio Pinto

Nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato istituito un Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) gestito dal Ministero per l’Economia, con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate, poste in liquidazione coatta amministrativa, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria.

Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, le associazioni, nonché le microimprese (quelle che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro), in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa, ossia anche a chi abbi ereditato, ricevuto o comprato in seguito tali titoli.

La misura dell’indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati è invece commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. L’indennizzo è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché – per le obbligazioni subordinate – del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente.

Le banche interessate sono: Veneto Banca, Popolare di Vicenza, (loro controllate ossia Banca Apulia e Banca Nuova) Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Cariferrara, Bcc Crediveneto e Bcc Padovana.

Con un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 gennaio prossimo, saranno definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo, ed il relativo procedimento amministrativo. In particolare sarà istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR, composta da nove membri. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti richiesti (risparmiatore non qualificato, acquisto dei titoli, pregiudizio ingiusto da parte delle banche in l.c.a., ecc.) dovrà esser inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze (anche a mezzo PEC), entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del citato decreto. I risparmiatori che documentano, nella domanda di indennizzo, un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, saranno soddisfatti con priorità cronologica.

Per chi si associa a Confconsumatori nel 2019,

l’Associazione fornirà assistenza gratuita per l’intero procedimento. Per info e contatti: confconsumatoripuglia@yahoo.it; – cell: 3511336973