Pay TV e modifiche unilaterali del contratto

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In pandemia (si auspica sia al termine) i diritti del cittadino non possano essere compressi.

“Facciamo chiarezza” è un progetto dell’UNC PUGLIA  che ha l’obiettivo di far emergere alcuni diritti compressi o poco chiari sulle macro aree  SERVIZI DI COMUNICAZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA, DIRITTO IN SANITA’, SOVRAINDEBITAMENTO DELLA FAMIGLIA

La campagna socio-informativa è realizzata con i fondi del Ministero Sviluppo Economico. Riparto 2020

Oggi pubblichiamo la   terza “chiarezza”  dell’Avv. ssa GERICO PRISCILLA del foro di Bari , fiduciario dell’Unione Nazionale Consumatori Bari

I video “chiarezze”  informative pubblicati su questo sito:

                     Pay TV e modifiche unilaterali del contratto.

Da qualche anno le c.d. “modifiche unilaterali del contratto” sono una pratica abbastanza diffusa dell’ambito delle pay tv.

Tale pratica, subita dagli utenti, ricorre, allorquando, la Pay Tv muta unilateralmente il contratto sottoscritto al momento dell’attivazione dei servizi con una semplice comunicazione.

La variazione dell’offerta opera, nella maggior parte dei casi, a svantaggio del consumatore, che è naturalmente indotto a chiedersi se la modifica unilaterale del contratto sia o meno legittima.

L’articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche stabilisce che i gestori, una volta deciso di procedere alla modifica delle condizioni, sono tenute a darne preavviso ai clienti almeno 60 giorni prima in maniera chiara e trasparente così come chiarito dall’Authority per le comunicazioni informando, altresì, del diritto di recesso loro spettante.

Invero, una volta ricevuta la comunicazione, il cliente avrà il termine di un mese di tempo per recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione.

Ne discende che nel caso in cui la Pay TV operi una modifica unilaterale del contratto, i consumatori che intendono recedere dall’offerta devono poterlo fare liberamente, senza restrizioni ovvero penali da pagare, dandone comunicazione.

Un caso emblematico ha riguardato il comportamento posto in essere da un colosso della Pay TV, Sky, che era stato oggetto di sanzione da parte dell’Autorità garante per la concorrenza, per un importo di circa 3 milioni di euro.

Nello specifico Sky era stata sanzionata dall’Agcom per non aver correttamente informato i consumatori in ordine al pacchetto calcio che essa offriva.

Tale pacchetto veniva tagliato di ben tre partite di serie a e di tutta la serie b, in quanto le stesse sarebbero state trasmesse da Dazn, tuttavia, in fase promozionale Sky non aveva avvisato correttamente i consumatori, i quali si sono trovati a dover pagare lo stesso prezzo dell’anno prima pur avendo subito un evidente riduzione dell’offerta. Il comportamento di Sky era stato oggetto di sanzione da parte dell’Autorità garante per la concorrenza, di circa 3 milioni di euro e sky aveva impugnato tale provvedimento dinanzi al Tar del Lazio.

Il Tar adito ha, successivamente, confermato il provvedimento dell’Agcom, ritenendo Sky responsabile della condotta oggetto di sanzione per violazione degli artt. 21, 24 e 25 del codice del consumo.

In altre parole, i consumatori che avevano intenzione di recedere dal contratto, avrebbero dovuto poterlo fare liberamente, senza alcuna restrizione o penale da pagare. Ciò, poichè avendo la pay tv mutato l’offerta il consumatore doveva essere messo in condizione di poter recedere liberamente. Di conseguenza, se il consumatore ha posto in essere il recesso ed è stato costretto a versare delle penali per recesso anticipato egli deve essere rimborsato dalla pay tv. E’ questa una delle condotte che è stata contestata a Sky, essendo stata cambiata l’offerta del pacchetto calcio, il recesso doveva essere libero e non condizionato.

Chi ha mantenuto il contratto è stato condizionato nel decidere di mantenere l’offerta dal rischio di pagare penali e dal fatto che aveva ritenuto sussistere la medesima offerta dello scorso anno. Non essendosi quest’ultima ripetuta, il consumatore aveva diritto quanto meno ad uno sconto rispetto al prezzo che pagava per Sky calcio.

A ciò si aggiunga che, se l’utente scegliesse di recedere, deve essere reso edotto circa la giusta modalità da parte del gestore.

A tal proposito, l’Agcom ha chiarito che nella comunicazione in cui la PayTv informa della modifica unilaterale del contratto, è tenuta a illustrare in modo trasparente la procedura per esercitare il diritto di recesso.

È stato, poi, stabilito che il cliente può usare per la disdetta le stesse modalità esistenti per attivare l’offerta o sottoscrivere un contratto.

In sostanza, se per aderire ad una offerta è, come noto, sufficiente una chiamata al call center o la compilazione di un form sul web, il gestore non potrà pretendere che per il recesso l’utente debba inviare una raccomandata o una Pec.

Se queste condizioni non venissero rispettate l’utente potrà aprire una procedura di reclamo, e, in caso di mancata risposta o risposta insoddisfacente da parte del Gestore potrà rivolgersi alla piattaforma dell’Autorità Garante per le controversie.

Comunicato pubblicato da Ufficio Attività Interesse Generale UNC Puglia