Assegno Unico Universale per figli a carico aggiornamenti

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Legge del 01/04/2021 n. 46 –

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021

Art. 1 Oggetto della delega e principi e criteri direttivi generali……omissis

Art. 2 Assegno unico e universale per i figli a carico

In vigore dal 21/04/2021

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno e’ maggiorato;   Commento: nessuna nota

b) riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di eta’, con possibilita’ di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia. L’assegno e’ concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attivita’ lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale; Commento: Si poteva inserire , destinatario dell’assegno, anche i figli frequentanti un corso di laurea compresa la specializzazione e  non fuori corso.

c) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri di eta’ inferiore a quella indicata alla lettera b); Commento: nessuna nota

d) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilita’, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilita’; riconoscimento dell’assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di eta’, qualora il figlio con disabilita’ risulti ancora a carico; Commento: nessuna nota

e) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);

f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;

g) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalita’, della maternita’, dell’infanzia e dell’adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera f) da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dall’istituzione e dal funzionamento della predetta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

Articolo 3

Art. 3 Disposizioni finanziarie

In vigore dal 21/04/2021

1. All’attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche’ delle risorse rivenienti:

a) dal graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti misure:

1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

2) assegno di natalita’ di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3) premio alla nascita, di cui all’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) fondo di sostegno alla natalita’ previsto dall’articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di una piu’ ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:

1) detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonche’ assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

2. All’attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora uno o piu’ decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Commento : Nei decreti legislativi , da lettura del testo dell’articolo, dovranno necessariamente rimodulare (al ribasso)  le tabelle del valore ISEE nucleo familiare per far sì che trovino all’interno dei decreti (soppressione delle varie erogazioni ora vigenti) le risorse necessarie (oppure in ogni DEF e successiva legge di Bilancio occorrerà trovare risorse , e qualora non si trovino, molti nuclei sarebbero penalizzati da questo assegno). 

Se l’obiettivo , è quello di aiutare le famiglie con i figli a carico ( e se non trovano lavoro sono sempre a carico del nucleo familiare a qualsiasi età), deve essere necessariamente preso in considerazione la creazione di un FONDO PER LE FAMIGLIE alimentato da un incremento delle entrate dello Stato da realizzarsi attraverso strumenti che consentano l’ottimizzazione di beni e partecipazioni  dello Stato a far sì che producano maggiori entrate. Nonchè,  secondo pensiero Keynesiano (economista inglese vissuto nel 1900) ,  serve aumentare la SPESA PUBBLICA per sostenere le domande e servizi dei consumatori (famiglie) in deroga anche AL PAREGGIO DI BILANCIO.

Nota a margine : Dopo la crisi del 1929 in USA , la risposta efficace agli effetti devastanti della crisi economica si ebbe solo a partire dall’elezione alla presidenza degli Stati Uniti del democratico Franklin Delano Roosevelt, vincitore delle elezioni nel 1932. Egli decise di abbandonare la politica del pareggio di bilancio che mirava a equilibrare gli introiti delle casse dello Stato con le spese compiute dal medesimo e mise in atto una serie di provvedimenti che diedero il via a un nuovo corso (New Deal) in campo economico.

I commenti a margine della sintesi legislativa sono a cura

Ufficio Attività Interesse Generale IPC

Attività socio informativa

realizzata con i fondi del Ministero Sviluppo Economico. Riparto 2020