Bonus Acqua Potabile

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Definiti i criteri per la fruizione del credito d’imposta e approvato il modello di comunicazione che gli interessati devono trasmettere all’Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo alla spesa

Con il provvedimento del 16 giugno 2021, siglato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono definiti i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, di conseguenza, il consumo di contenitori di plastica. Approvati il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” e le relative istruzioni, che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa, ai fini del riconoscimento del bonus fiscale. A febbraio 2022 la comunicazione delle spese sostenute nel 2021.

Di cosa si tratta?
Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, l’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge di bilancio 2021 ha previsto un credito d’imposta pari al 50%, fino a una disponibilità di 5 milioni di euro l’anno di spesa complessiva, delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

A chi spetta?

Persone fisiche e agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.

Come deve essere documentata la spesa?
L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Per le persone fisiche non titolari di partita iva , il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (pago bancomat, carta di credito e assegno non trasferibile con estratto conto ove si evince l’addebito, ricevuta bonifico bancario/postale, bollettini postali)

Quali sono gli adempimenti per ottenere  il credito d’imposta ?

a) Inviare informazioni  sugli interventi in via telematica all’Enea, per il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi.

b) Il provvedimento del 16 giugno 2021 stabilisce che coloro che intendono avvalersi dello sconto fiscale devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente. A tal fine, viene approvato il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile”, con le relative istruzioni.

Modello

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534884/Credito+Imposta+bonus+acqua+potabile_mod.pdf/befe2fbb-533e-8c3b-97c9-2b637875fa88

Istruzioni

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534884/Credito+Imposta+bonus+acqua+potabile_istr.pdf/6e92303b-89ab-0fcb-0424-8accc793fd6c

 

Quando vanno prodotte le comunicazioni?

Vanno presentate nel periodo dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, inviando i modelli sopra citati.

Come vanno prodotte le comunicazioni?
In via  esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o da un intermediario, tramite applicativo web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia
Una volta presentata la comunicazione, l’Agenzia rilascia, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione del richiedente nella sua area riservata, che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. E’ possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa o presentare la rinuncia al bonus.

Modalità di utilizzo del bonus
L’agevolazione è utilizzabile:

  • dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo del bonus ovvero in compensazione tramite modello F24
  • dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in compensazione tramite modello F24.

Per l’utilizzo in compensazione (fare attenzione) :
– l’F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, con l’apposito codice tributo che verrà istituito con successiva risoluzione
se l’importo del credito utilizzato in compensazione è superiore all’ammontare massimo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 è scartato con comunicazione all’interessato
– non si applica il limite di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.

Qual’è l’importo  del bonus?
Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, prevede fino ad un tetto massimo  percentuale  del  50% delle spese complessive sostenute.

Il tetto massimo di credito spettante é di: 
•  1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche non esercenti attività economica
• 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali. Comunque il credito potrà essere riparametrato al tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro l’anno, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

Quando viene comunicata l’esatta percentuale di credito d’imposta spettante?
L’Agenzia comunica entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, la misura percentuale spettante.

Fonte : Provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 16 giugno 2021 Prot. n. 153000/2021

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